Art. 2.

      1. Il versamento al CONI da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle quote di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1o gennaio 2008 è fissato in 500.000.000 di euro annui e le relative somme sono destinate dal medesimo CONI al finanziamento dello sport.